Pubblicazioni

12-01-2010

Divieto di avvicinamento nella nuova normativa sullo stalking

di Gaspare Dalia

Sebbene attraverso la tanto criticata forma della decretazione d’urgenza, è stata finalmente introdotta nel nostro ordinamento, dall’art. 9 del decreto legge n. 11 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. … del …), la misura coercitiva del divieto di avvicinamento, tanto utilizzata negli ordinamenti stranieri, sottoforma di “ordinanza restrittiva”, per quei comportamenti violenti o molesti in cui sia sproporzionato il ricorso a misure più afflittive.

La necessità di colmare il vuoto normativo, come dimostrano le numerose iniziative parlamentari, era avvertita da tempo: è il caso, ad esempio, del ddl S795, recante “Nuove norme per reprimere le molestie gravi”, così come del ddl C1361, anche se per quest’ultimo la portata innovativa è limitata, dal momento che si collega la misura del divieto di avvicinamento alla sola nuova fattispecie di reato di “Adescamento del minore” di cui al previsto art. 609-undecies c.p.

Siamo in presenza, quindi, di un ulteriore adeguamento del codice, preso atto della sproporzione e della inadeguatezza del sistema per la tutela effettiva della persona offesa in presenza di determinate fattispecie di reato.

Infatti, tale restyling è iniziato già con la legge n. 154/2001, che ha introdotto la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con cui si può dire che il legislatore abbia iniziato “le prove generali” per il divieto di avvicinamento, in quanto prevede, al comma 2 dell’art. 282-bis, che il giudice, “qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti”, possa, sottoforma di prescrizione, vietare all’indagato/imputato “di avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa”.

Detta misura, quindi, va a completare la “gamma” di quelle meramente coercitive tra cui va scelta la più adatta all’ipotesi di reato, alla gravità del fatto contestato, alla personalità del soggetto, alle esigenze da salvaguardare, il tutto nel rispetto dei princìpi del minor sacrificio, dell’adeguatezza e della proporzionalità, ai quali il giudice, al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, deve necessariamente attenersi.

Benché la norma sia contenuta nel capo II del decreto-legge, recante “Disposizioni in materia di atti persecutori”, nel caso della vigente formulazione dell’art. 282-ter siamo in presenza di una misura che può essere applicata per tutti quei reati che hanno come conseguenza naturale l’allontanamento dell’indagato/imputato dalla persona offesa, purché ricorrano i presupposti generali per l’applicabilità ricavabili dall’art. 280 c.p.p.: il giudice, cioè, può ordinare all’indagato/imputato di “non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa” (comma 1), con la opportuna e doverosa imposizione di specifiche prescrizioni – sempre che il giudice ne ravvisi le ulteriori esigenze di tutela – anche nel caso di luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa, dai suoi conviventi o comunque da persone legate a questa “da relazione affettiva” (comma 2).

A parte qualche perplessità in ordine alla terminologia utilizzata (si parla solo di “imputato”, anche se si può pensare ad un lapsus che in sede di conversione verrà corretto), è davvero interessante, altresì, la possibilità per il giudice di disporre il divieto per l’indagato di comunicare con la persona offesa o con tutti i soggetti a questa legati, per parentela, affinità, coniugio o pura affettività (comma 3).

Nel caso, poi, in cui i luoghi “interdetti” siano frequentabili in comune da persona offesa ed indagato per esigenze abitative o lavorative, è rimessa al giudice un’ampia (e, forse, eccessiva) discrezionalità in merito alle prescrizioni da porre per evitare incontri “indesiderati” (comma 4), così come avviene, del resto, nel caso delle prescrizioni di cui all’art. 282-bis comma 2 c.p.p.

A completamento del quadro, una opportuna quanto mai essenziale ulteriore precisazione normativa al fine di scongiurare i rischi testimoniati da recenti episodi di cronaca: sempre l’art. 9 del citato decreto legge, infatti, prevede l‘introduzione dell’art. 280-quater, con cui si stabilisce che v’è l’obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente – così come alla parte offesa ed ai servizi socio-assistenziali del territorio – dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 282-bis e ter c.p.p., per “l'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni”.

Con ciò si è inteso riconoscere (o restituire) all’autorità di pubblica sicurezza un ruolo chiave nella prevenzione, oltre che nella repressione, dei reati, così come inteso con l’inserimento (o, meglio, della riviviscenza) della procedura preventiva dell’ammonimento all’eventuale proposizione della querela per atti persecutori.

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Benedetta Amadi

A soli 27 anni nella capitale mondiale della comunicazione, per guidare l'ufficio stampa di un'agenzia globale di pubbliche relazione del fashion. "In realtà é da 5 anni che lavoro a New York - racconta Benedetta Amadi (foto) - ma é da meno di un mese che sono a capo, nella sede della Grande Mela, dell'ufficio stampa di Karla Otto, l'agenzia Pr di moda". Benedetta...

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