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01-02-2010

La emersione dei lavoratori extracomunitari, con particolare riferimento ai badanti

Francesco BUFFA

La criminalizzazione dell’immigrazione irregolare ha posto il problema, economico e sociale, della sorte dei cittadini italiani anziani assistiti da badanti, impossibilitati a fruire dell’assistenza di irregolari per il futuro. La diffusione del fenomeno, che ha ragione anche nella difficoltà di emersione di rapporti che si svolgono all’interno delle mura domestiche, ha spinto il governo ad intervenire in materia prevedendo l’ennesima sanatoria delle badanti irregolari ed inserendola all’interno delle misure anticrisi. La disciplina prevede infatti la sanatoria di colf e badanti irregolari, denominata con la formula bucolica di “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie”.
Possono accedere all’istituto i datori che alla data del 30.6.2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione, adibendoli: a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Anche in tal caso, la procedura è attivabile dal solo datore di lavoro e non anche dal lavoratore: sembrano però trasponibili anche in tal caso le acquisizioni giurisprudenziali ed amministrative maturate con riferimento all’ultima sanatoria in ordine ai poteri del lavoratore di tutelarsi in caso di ingiusto rifiuto o di richieste estorsive del datore di lavoro.
La regolarizzazione è consentita anche ai datori di lavoro comunitari o extracomunitari, ma con riferimento a questi ultimi la facoltà si è limitata ai soli titolari di carta di soggiorno (con norma analoga a quella erlativa ai flussi per l’anno in corso, già, come riferito nel primo tomo dello studio, dichiarata illegittima dal TAR Lazio nel gennaio 2009).
La procedura è attivabile purché siano occupati irregolari da almeno tre mesi: risulta invertita la logica della precedente sanatoria, che richiedeva invece una assunzione non precedente gli ultimi tre mesi, e si intendono in tal modo salvaguardare le posizioni di assisetnza più radicate, evitando nel contempo un effluvio di dichiarazioni inveritiere. Ogni nucleo familiare potrà regolarizzare una colf e due badanti, previo
pagamento del contributo di 500 euro per ciascun lavoratore : un contributo da un lato irrisorio, se rapportato ai contributi verosimilmente omessi dal datore nel passato, e all’opposto eccessivo, se il relativo costo graverà di fatto, come accaduto in passato, sulle esigue finanze dei lavoratori “emergenti”.

La dichiarazione è presentata — all’INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, ed allo sportello unico per l’immigrazione per il lavoratore extracomunitario — con modalità informatiche, e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;

c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orariolavorativo non è inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al d.P.R. 31.8.1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del t.u.imm.;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

La domanda per le badanti può essere presentata dalla persona assistita o da un suo familiare non convivente.
Sono previsti dei limiti di reddito per regolarizzare le colf, mentre nessun limite di reddito è stabilito per la regolarizzazione delle badanti, occorrendo invece un certificato della struttura sanitaria pubblica o del medico di famiglia che attesti le limitazioni dell’autosufficienza della persona assistita e, se del caso, il bisogno di due badanti.
Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l’attività di assistenza deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno,
il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
La regolarizzazione rende improcedibili i procedimenti penali legati al reato di clandestinità e, nelle more della definizione del procedimento, impedisce l’espulsione dello straniero irregolare; a procedura favorevolmente conclusa, questi avrà un permesso di soggiorno per lavoro.
In particolare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme:
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al t.u.imm., e successive modificazioni;
b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Come già anciticipato, nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni predette.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.
La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato.
Si fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione delle modalità di destinazione del contributo forfetario, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato; il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi dal periodo di riferimento della procedura. È previsto poi un nuovo reato in materia, prevedendosi che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

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Benedetta Amadi

A soli 27 anni nella capitale mondiale della comunicazione, per guidare l'ufficio stampa di un'agenzia globale di pubbliche relazione del fashion. "In realtà é da 5 anni che lavoro a New York - racconta Benedetta Amadi (foto) - ma é da meno di un mese che sono a capo, nella sede della Grande Mela, dell'ufficio stampa di Karla Otto, l'agenzia Pr di moda". Benedetta...

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