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03-03-2010
ELISABETTA PICCIN
LA RESPONSABILITÀ DELL’INSEGNANTE
Sommario: 1. Natura della responsabilità dell’insegnante 2. La recente posizione delle Sezioni Unite 3. Contenuto del dovere di vigilanza 4. La fonte dell’obbligazione di vigilanza nella giurisprudenza di legittimità e di merito 5. La responsabilità patrimoniale dell’insegnante
1. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’INSEGNANTE
La responsabilità dell’insegnante per il fatto illecito dell’alunno trova il proprio fondamento normativo in due diverse disposizioni del codice civile, l’art. 2047 e l’art. 2048.
La prima norma stabilisce che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. La disposizione prevede una responsabilità per fatto proprio, consistente nella presunta violazione dell’obbligo di custodia, con conseguente inversione dell’onere della prova. La responsabilità in esame grava sugli insegnanti di soggetti minori incapaci di volere e di comprendere le conseguenze delle proprie azioni che frequentano gli asili nido, la scuola materna o i primi anni delle elementari.
La seconda disposizione si riferisce alla responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri per il danno cagionato da minori capaci di intendere e di volere. Anche in questa ipotesi la responsabilità è presunta, comporta un’inversione dell’onere della prova a favore del danneggiato, superabile solo con la prova di non aver potuto impedire l’evento.
In particolare la giurisprudenza afferma che la responsabilità ex art. 2048 c.c. sussiste:
(…) solo in quanto la medesima non rientri sotto la disciplina del precedente art. 2047 c.c., che si applica nel caso in cui l’autore del danno sia incapace
(Cass. civ., 10.8.64, n. 2291).
L’art. 2048, 2° comma c.c., in particolare, si riferisce ai precettori e a coloro che insegnano un mestiere o un’arte, stabilendo che questi sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
La terminologia utilizzata dal codice non si esaurisce nel precettore in senso stretto (insegnante privato impiegato un tempo nelle famiglie signorili) ma include tutti coloro che per ufficio pubblico o incarico privato svolgono un’attività di insegnamento che comporta vigilanza. Non solo quindi un’attività di istruzione e educazione ma anche un’ttività didattica o di assistenza sportiva (FRANZONI, LANOTTE), che si esplica attraverso un potere di indirizzo, direzione e controllo sull’allievo (BALDUIN – BUDA).
La parola “precettore, invero, dal latino praeceptor, sta a indicare anzitutto i maestri e gli insegnanti in genere e soltanto in senso particolare è usata per indicare gli insegnanti privati, d’uso un tempo presso le famiglie signorili, ai quali veniva affidatata l’eduzazione e istruzione dei minori e per i quali era più specificatamente adottata la denominazione di “aio” di origine spagnola.
Sul piano, poi, dell’interpretazione logica, è importante la duplice considerazione che nell’art. 2048 c.c. i precettori sono accumunati, sotto la stessa disciplina, ai maestri d’arte o mestiere per i quali il dovere di vigilanza discende appunto, come per gli insegnanti elementari, dall’affidamneto del minore per ragioni di istruzione e che l’applicabilità a questi ultimi della presunzione di responsabilità e ancor più giustificata in quanto all’obbligo dell’insegnamento si accompagna quello di impartire gli opportuni principi educativi per cui la scuola, magistra vitae, costituisce ancora oggi la necessaria fonte di integrazione impartita in famiglia
(Cass. civ., 3.2.72, n. 260).
Secondo alcuni (VISENTINI) l’attività ricompresa è anche quella di vigilanza accessoria al servizio di insegnamento. Sono da considerarsi precettori, dunque, ai sensi dell’art. 2048 c.c. anche il supplente (non richiedendosi la continuità dell’attività di insegnamento), l’insegnante che accompagna gli allievi in gita scolastica o a una gara sportiva, e in alcune prospettazioni gli stessi bidelli (BALDUIN – BUDA).
Si dubita (LANOTTE) che rivesta tale qualifica il professore universitario, non assumendo questi rispetto allo studente una funzione di vigilanza, e svolgendo con modalità differenti l’attività di insegnamento.
Al di là del diverso campo di applicazione tra le due disposizioni esaminate, va osservato che le stesse sono accumunate sotto il profilo dell’onere probatorio. In entrambe, infatti, il soggetto tenuto alla sorveglianza deve sempre rispondere del danno causato dall’incapace o dal minore capace a meno che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
Una questione, ormai allo stato risolta, ma che ha visto la giurisprudenza per molto tempo allineata su posizioni diverse, attiene all’applicabilità dell’art. 2048 c.c. ai soli casi in cui il minore durante l’orario di lezione causi danno ad altri o diversamente anche alle ipotesi in cui procuri un danno a sé stesso.
Un primo orientamento giurisprudenziale interpreta il 2° comma dell’art. 2048 c.c. nel senso che la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante opererebbe nel solo caso in cui il minore causi ad altri un danno ingiusto e non già nel caso in cui il minore procuri a se stesso un danno. In particolare, si ritiene che un’interpretazione letterale della norma ne evidenzi la portata restrittiva: la previsione eccezionale della disposizione, si dice, non ne giustifica una interpretazione estensiva.
La prima decisione della Suprema Corte in questi termini risale alla sentenza 10.7.58, n. 2485 e si riferisce al caso in cui un alunno di una scuola elementare, mentre tentava di estrarre il pennino da un’asticciola, restava colpito dal pennino all’occhio destro, con pregiudizio della vista. La Corte, in tale situazione, affermò che:
(…) il particolare titolo di responsabilità contemplato dall’art. 2048 trova luogo soltanto allorquando il fatto illecito dell’incapace cagioni danno ad un terzo, non anche se le conseguenze lesive ricadono sull’incapace stesso”
(Cass. civ., 10.7.58, n. 2485).
In senso conforme a tale pronuncia, va menzionata la decisione n. 5268 del 13.5.95 relativa al caso di una bambina di una scuola materna che in giardino si era procurata lesioni scivolando da un’altalena.
Questa Corte rileva l'insussistenza della denunciata violazione dell'art. 2048 c.c. che prevede, tra l'altro, la responsabilità dei precettori per il danno cagionato a terzi dal fatto illecito degli allievi, laddove, nel caso in esame, ricorre la ipotesi di un danno risentito dallo stesso minore.
L'ambito di operatività della norma in esame è, infatti, limitato al caso in cui il minore, capace di intendere e di volere, cagioni ad altri un danno ingiusto non, invece, all’ipotesi che il minore procuri a se una lesione e tale considerazione è avvalorata dalla circostanza che lo stesso testo legislativo prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non, invece, al minore che si sia autocagionato un pregiudizio (sul punto Cass. 2485-58)
(Cass. civ., 13.5.95, n. 5268, in Nuova giur. civ. 1996, I, 239, con nota di ZACCARIA).
Il fondamento di tale indirizzo risiede in una lettura restrittiva dell’art. 2048, 2° comma che, in quanto eccezione rispetto alla regola generale dell’art. 2043 c.c., non può applicarsi al di fuori della fattispecie tipica individuata dalla norma.
La presunzione di responsabilità degli insegnanti, stabilita dall’art. 2048, comma 2°, c.c. – applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, in veste di esercente del pubblico servizio scolastico – presuppone la natura illecita del fatto commesso dall’allievo, onde non è ipotizzabile nel caso in cui sia stato l’allievo a procurare il danno a sé stesso.
L’obbligo di vigilanza che grava sugli insegnanti delle scuole elementari, tenuti a sorvegliare gli allievi, previsto dall’art. 350 del regolamento generale sul servizio scolastico, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, si estende al periodo di tempo destinato alla ricreazione e postula che la sorveglianza sia esercitata con l’effettiva presenza degli insegnanti nel luogo ove gli alunni svolgono l’attività ricreativa
Del danno subito dall’alunno di scuola elementare a causa dell’omessa vigilanza cui l’insegnante era tenuta, rispondono solidalmente, l’insegnante stessa e l’Amministrazione della Pubblica istruzione
(App. Milano, 22.3.74, in Arch. civ., 1974, 258).
Un secondo orientamento giurisprudenziale, ritiene, invece, sull’insegnante gravi una presunzione di responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilanza posto anche a tutela dei minori lui affidati, che si determina anche nel caso in cui il minore si procuri danno a sé medesimo.
La prima decisione in tal senso risale alla pronuncia della Corte di Cassazione in data 3.2.72, n. 260. La Corte, pur decidendo in ordine ad una fattispecie in cui l’incidente subito da un minore è stato causato da altro allievo - (il caso è quello di uno studente di sette anni della scuola elementare che dopo essere uscito dall’aula con il permesso della maestra per recarsi al bagno sito in un cortile esterno, viene colpito ad un occhio da un sasso lanciatogli da un coetaneo) - per la prima volta individua in una norma di legge e precisamente nell’art. 350 del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare approvato con r.d. 26.4.1928 n. 1297 la fonte della responsabilità di vigilanza per gli insegnanti della scuola elementare, ed afferma:
In virtù del rapporto organico l’amministrazione della pubblica istruzione è responsabile delle lesioni riportate, ad opera di un coetaneo, dallo scolaro uscito dall’aula con il permesso della maestra per recarsi al gabinetto, ancorché non sia concretamente individuato l’impiegato cui sia imputabile, ai sensi dell’art. 2048 c.c., l’omissione di vigilanza
(Cass. civ., 3.2.72, n. 260).
L’indirizzo giurisprudenziale viene in seguito confermato da ulteriori pronunce:
Trascurando di considerare il primo punto, la cui esattezza non è posta in discussione ed è conforme al dato normativo, l'elemento centrale della decisione sta, quindi, nell'affermazione che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, era necessario accertare che i danni subiti da un allievo fossero stati provocati dal fatto illecito di un allievo diverso da quello che li ha subiti.
Questo principio non è corretto. 3.2. Il secondo comma dell'art. 2048 cod. civ. configura una responsabilità civile dei precettori tra i quali rientrano gli insegnanti delle scuole pubbliche per il fatto illecito degli allievi minori sottoposti alla loro vigilanza.
Questa responsabilità si estende anche alla pubblica amministrazione dalla quale dipendono gli insegnanti: art. 28 della Costituzione.
La responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi.
Essa, quindi, è responsabilità a titolo personale per colpa propria presunta e per fatto altrui.
L'insegnante risponde per avere violato il suo dovere di vigilanza in relazione al fatto commesso dall'allievo.
Naturalmente, questa responsabilità può essere vinta dalla dimostrazione da parte dell'insegnante di avere esercitato la vigilanza mediante l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate, in relazione all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi a lui affidati, dirette ad impedire il fatto (in questo senso, Cass. 22 gennaio 1990, n. 318; 13 ottobre 1966, n. 2451) o da parte della pubblica amministrazione di avere predisposto le misure organizzative adeguate alle circostanze nel caso di assenza del docente.
Quando si tratta di allievo minore questa colpa può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, ferma restando sempre la dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto.
In questo senso si è già pronunziata questa Corte, che ha precisato che la sorveglianza dell'insegnante è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che essi restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non umani sent. 3 febbraio 1972 n. 260, citata anche dalla Corte di appello, volendo dire che, nell'imputazione dell'illecito alla pubblica amministrazione, è indifferente l'identificazione della persona che ha concretamente agito. 3.3. Nel caso in esame la Corte di Brescia, che pure ha accertato l'esistenza di un danno che si era verificato mentre la minore era affidata ad un insegnante ben identificato, si è attardata nella ricerca di un autore del fatto materiale ed ha preteso che la richiedente fornisse la prova della responsabilità dell'insegnante, senza considerare: a) che il sistema della responsabilità civile non è ancorato al solo primato della colpa inteso come sanzione a carico di un soggetto determinato, ma è orientato anche verso la riparazione del danno meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento, in questo senso Cass. 20 novembre 1990, n. 11198; b) che la presunzione di colpa stabilita dal citato art. 2048 comporta l'inversione dell'onere della prova nei termini già indicati, sicché la richiedente non doveva fornire la prova della responsabilità dell'insegnante, ma solo quella che il fatto si era verificato mentre la figlia era affidata a chi era tenuto ad esercitare la vigilanza necessaria. 4.1. In relazione alle censure accolte, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del rinvio riesaminerà la controversia alla luce di principi innanzi indicati, verificando se l'Amministrazione convenuta avesse fornito la dimostrazione che erano state adottate tutte le cautele necessarie per impedire 1'evento dannoso
(Cass. civ., 1.8.95, n. 8390).
Nel 1997 le Sezioni Unite della Cassazione accolgono l’interpretazione estensiva degli artt. 2047 c.c. e 2048 c.c. anche alle situazioni in cui l’allievo si auto procuri il danno.
L'interpretazione restrittiva della norma, riferita cioè alla sola ipotesi di danno cagionato dagli alunni ad altri allievi o persone, anche estranee all'ambiente scolastico, determinerebbe, in caso di danno prodotto dall'alunno sia a sè medesimo sia ad altro scolaro un duplice e diverso effetto sulla legittimazione dell'insegnante. Questi, infatti, mentre non sarebbe passivamente legittimato rispetto all'azione promossa dall'allievo autore della condotta che abbia causato il danno ad altri, sarebbe, invece, legittimato in relazione alla pretesa fatta valere per il pregiudizio subito dall'alunno che sia stato solo vittima dell'atto del compagno.
E si verificherebbe, come è facile rilevare, una disparità ingiustificata di trattamento, pur essendo imputabili i due eventi dannosi alla violazione, da parte dell'insegnante, di un identico obbligo di vigilanza.
La stessa Corte Costituzionale nella menzionata sentenza ha interpretato nei sensi sopra esposti la disposizione dell'art. 61 cit., avendo ritenuto che in tutti i casi nei quali il danno derivi dalla violazione dell'obbligo di vigilanza (culpa in vigilando) gli insegnanti statali cessano di essere legittimati personalmente verso i terzi. Inoltre, si deve rilevare che la Corte di Cassazione ha più volte deciso, con riferimento all'ipotesi di responsabilità sancita dall'art. 2048 del codice civile, che la colpa può riguardare il danno procurato dall'allievo a se stesso con la sua condotta, perché l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è imposto anche a tutela degli allievi a lui affidati (sent. nn. 8390 del 1995, e 260 del 1972)
(Cass. civ., sez. un., 11.8.97, n. 7454).
Successivamente con la decisione in data 26.6.98, n. 6331, si è circoscritto l’onere delle prova del danneggiato alla sola dimostrazione che il danno si sia verificato nel tempo in cui il minore era sotto la custodia della scuola, superandosi persino la necessità della prova dell’illiceità del fatto.
La fonte dell'obbligo può essere indifferentemente negoziale o legale e a dimostrazione di questa ambivalenza si è osservato che la fattispecie risarcitoria trova applicazione nei confronti dei genitori, pur essendo i medesimi titolari di un potere - dovere di diritto familiare (cfr. Cass. 6.2.1970 n. 263).
Per l'amministrazione scolastica l'obbligo scaturisce dall'affidamento del minore per ragioni di istruzione e da tale caratteristica si argomenta ulteriore giustificazione dell'operatività della presunzione, rilevandosi che all'obbligo dell'insegnamento invariabilmente si affianca quello di completamento ed integrazione della educazione familiare (cfr. Cass. 6.2.1970 n. 263).
Il limite esterno della responsabilità è costituito dalla dimensione temporale dell'obbligo.
È ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5.9.1986 n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28.7.1972 n. 2590; Cass. 7.6.1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4.3.1977, n. 894).
La questione della direzione dell'obbligo è stata risolta nel senso che esso mira ad impedire non soltanto che l'allievo compia atti dannosi a terzi, siano o meno coetanei ed estranei all'ambito scolastico, ma che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo (cfr. Cass. 3.2.1972 n. 260; Cass. 1.8.1995 n. 8390).
Il limite interno della responsabilità è rappresentato dall'impossibilità di impedire il fatto dannoso.
In dottrina si registrano tendenze mitigatrici del sistema della responsabilità, pur nel rispetto della tutela risarcitoria dei danneggiati.
In conclusione, l'amministrazione scolastica è responsabile in via diretta dei danni che il minore cagioni a terzi o a sè medesimo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto (cfr. Cass. 4.3.1977 n. 894; Cass. 10.2.1981, n. 826; Cass. 1.8.1995 n. 8390).
L'onere probatorio del danneggiato, sia esso un terzo o il minore medesimo, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si p verificato nel tempo, in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il gatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (cfr. Cass. 22.1.1990, n. 318)
(Cass. civ., 26.6.98, n. 6331).
La dottrina (LANOTTE) ha criticato le conclusioni a cui è pervenuta tale ultima decisione, e ha osservato che “l’irrilevanza sostanziale dell’illiceità del fatto lesivo contemplata dalla citata pronuncia – d’altro canto non coerentemente argomentata dai giudici di legittimità -, si pone contro il chiaro tenore letterale della norma”.
Tra le pronunce di merito che aderiscono all’indirizzo espresso da Cassazione 26.6.98, n. 6331, si segnala la seguente del Tribunale di Messina:
Quando, nel corso dell'istruttoria, sia dimostrato che il danno al minore è derivato da una caduta accidentale, sì che non è identificabile alcunché di illecito o pericoloso per sè o per altri nella condotta dell'alunno, non è possibile attribuire all'istituto scolastico convenuto alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.
(Trib. Messina, 28.11.01, in Foro it., 2002, I, 602).
2. LA RECENTE POSIZIONE DELLE SEZIONI UNITE
Le Sezioni Unite della Suprema Corte chiamate a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale sopra illustrato, hanno accolto, con la decisione in data 27.6.02, n. 9346, l’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione dell’art. 2048, 2° comma c.c..
7. Ad avviso di queste Sezioni Unite merita adesione l'orientamento contrario alla configurabilità della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, a carico dei precettori per i danni che l'allievo abbia procurato a se stesso.
7.1. Va anzitutto rilevato che si tratta in effetti dell'indirizzo prevalente, in forza di un principio esplicitamente enunciato dalle tre sentenze n. 2485-58, n. 2110-74 e n. 5268-95.
Per converso, appare in definitiva minoritaria l'opposta tesi favorevole all'estensione dell'ambito di applicazione della presunzione anche al caso di danno autoprocuratosi dall'allievo, poiché la sentenza n. 260-72, alla quale si sono successivamente riferite, dichiarando di prestarvi adesione quale autorevole precedente, le sentenze n. 8390 e n. 7454, aveva esaminato, come si è avuto modo di notare (sub n. 6.1), non già la questione dell'estensione o meno della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, anche al caso dell'autodanneggiamento, ma il diverso problema della applicabilità della detta norma agli insegnanti della scuola elementare pubblica, e per di più è stata resa con riferimento ad una fattispecie nella quale il danno era stato arrecato da un alunno ad altro alunno, e non può essere considerata quindi come prima espressione dell'orientamento estensivo. Mentre la sentenza n. 6331-98, come già rilevato (sub n. 6.4.), non concerne una ipotesi di autodanneggiamento, sicché in essa l'enunciazione del principio costituisce un obiter dictum
(Cass. civ., 27.6.02, n. 9346).
La Corte si sofferma quindi ad analizzare nel dettaglio gli argomenti che militano a favore dell’indirizzo restrittivo
7.2.1. È utile tenere conto della disciplina dettata dal precedente art. 2047, concernente il "Danno cagionato dall'incapace" (disposizione che prevede, nel comma 1, che: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."; e stabilisce, nel comma 2, che: "Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno ad una equa indennità.").
La norma pone, nel comma 1, una presunzione di responsabilità a carico del sorvegliante per i danni cagionati dal soggetto sottoposto alla sorveglianza, suscettiva di essere superata soltanto dalla prova "di non aver potuto impedire il fatto", del tutto analoga a quella sancita dall'art. 2048.
La giurisprudenza, nell'unica occasione in cui ha avuto modo di pronunciarsi su di essa, ha affermato (con la sentenza n. 2012-67) che la detta presunzione "è stabilita nei confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, i quali cagionino danni, e non trova, quindi, applicazione nell'ipotesi inversa di incapaci i quali siano i soggetti passivi dell'evento di danno".
Ora, per pacifica giurisprudenza, le norme dettate dagli artt. 2047 e 2048 si differenziano soltanto in relazione all'esistenza o meno della capacità di intendere o di volere del minore. Si afferma infatti che la responsabilità del sorvegliante per il danno cagionato dal fatto illecito del minore trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere o di volere al momento del fatto, rispettivamente dall'art. 2048, in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione o di vigilanza, ovvero nell'art. 2047, in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e di vigilanza: le due indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto dell'esistenza di quella capacità (sent. n. 2606-97).
Può quindi affermarsi che anche la sentenza n. 2012-67 va annoverata tra quelle che limitano la presunzione di responsabilità del soggetto tenuto alla vigilanza al solo caso del danno arrecato dal soggetto sottoposto alla vigilanza ad un terzo. L'indirizzo riceve pertanto ulteriore conforto
(Cass. civ., 27.6.02, n. 9346).
La Cassazione evidenzia il profilo letterale della disposizione in forza del quale l’art. 2048, comma 2, si riferisce espressamente al danno cagionato da fatto illecito dell’allievo, richiedendo quindi un fatto obiettivamente antigiuridico lesivo di un soggetto terzo. E conseguentemente afferma:
Ed allora, poiché non può ritenersi fatto illecito, obbiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a se stesso (come è avvenuto nei casi considerati dalle sentenze n. 2485-58, n. 2110-74 e n. 5268-95), questa ipotesi deve restare fuori dall'area dell'art. 2048, comma 2.
7.2.3. L'indirizzo restrittivo trova inoltre sostegno nella autorevole opinione espressa in dottrina, alla quale il Collegio aderisce, secondo cui, nella ricostruzione della disciplina della responsabilità aquiliana, l'art. 2048 è concepito come norma di "propagazione" della responsabilità, in quanto, presumendo una culpa in educando o in vigilando, chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi: la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, tutori, precettori e maestri d'arte.
E giova osservare che nel senso che la norma in esame sia dettata a protezione dei terzi, esposti al rischio di un danno conseguente all'agire dei minori, è orientata la prevalente dottrina.
7.2.4. In conclusione, componendo il contrasto, deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso.
Il contrario assunto postula infatti una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando, laddove nel caso di autolesione il precettore sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva
(Cass. civ., 27.6.02, n. 9346).
La giurisprudenza di legittimità successiva ha confermato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite
La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2047 c.c., posta a carico di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, non è applicabile al caso di danni che l’incapace abbia causato a se stesso.
Qualora l’incapace venga affidato alle cure di un sorvegliante, fra i due soggetti si instaura un rapporto giuridico contrattuale per contatto sociale qualificato in forza del quale il sorvegliante deve rispondere contrattualmente per i danni che l’incapace cagioni a se stesso per violazione degli obblighi di protezione insiti nell’obbligazione contrattuale.
Nel caso di danno auto cagionato dal soggetto incapace, gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità contrattuale. L’attore dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Il convenuto dovrà, invece, dimostrare che il danno è stato determinato “da causa a lui non imputabile”
(Cass. civ., 18.7.03, n. 11245 in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 491).
3. CONTENUTO DEL DOVERE DI VIGILANZA
Il dovere di vigilanza cui sono tenuti l’istituto scolastico e l’insegnante si sostanzia nel dovere di controllare che la persona sottoposta alla loro custodia non sia esposta, in ragione del proprio stato di incapacità, a cause di pericolo.
La giurisprudenza ha precisato che il contenuto del dovere di sorveglianza va determinato in modo relativo, con riferimento all’età e al grado di maturità del soggetto sottoposto, e va esteso a tutto l’ambiente che lo circonda.
Il dovere di vigilanza inizia quando i genitori affidano il minore all’istituto o all’insegnante e termina quando il figlio passa in custodia di nuovo ai genitori.
L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per l'istituto, o per chi agisce su suo incarico - come la persona alla quale l'istituto ha assegnato il compito di provvedere al trasporto del minore dalla sua abitazione al luogo o ai luoghi dove si svolge l'attività di istruzione e viceversa - , il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico-psichico del minore medesimo, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Dovere di vigilanza, dell'istituto o di un suo incaricato che ha in affidamento il minore, che si estende nel tempo dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento al momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori ed è lasciato in luogo dove, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo finché il minore rientri nell'ambito della sorveglianza dei genitori. E poiché il dovere di vigilanza, cui l'Istituto è tenuto direttamente o a mezzo di un incaricato, ha lo scopo di evitare che il minore si trovi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità, esso sussiste, e deve essere esercitato con diligenza ed attenzione, per tutto quel pericolo, dal momento iniziale dell'affidamento al momento, precisato sopra, in cui l'affidamento finisce: perché la vigilanza, diligente ed attenta, del minore (in relazione alla sua età ed al suo sviluppo fisico-psichico) da parte dell'istituto, o di un suo incaricato, deve proseguire finché ad essa si sostituisca la vigilanza, effettiva o potenziale, senza pericoli per il minore, dei genitori
(Cass. civ., sez. III, 5.9.86, n. 5424).
Eventuali disposizioni del genitore potenzialmente pregiudizievoli per l’incolumità del minore non sono idonee a scriminare, sotto il profilo della responsabilità, l’istituto o un suo incaricato.
E ciò senza che possano costituire esimente della responsabilità dell'istituto, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo: l'istituto, od il suo incaricato, ha il dovere di vigilanza al fine di tutelare l'incolumità del minore e, perciò, non può essere esentato da questo dovere da disposizioni impartite dai genitori che siano potenzialmente pregiudizievoli per quella incolumità; poiché il modo di esercizio della potestà genitoria non è insindacabile da parte del terzo affidatario del minore quando questi venga a trovarsi in situazione di possibile pericolo se attuate le disposizioni impartite dai genitori, dalle quali il terzo affidatario deve, in tal caso, discostarsi, non potendo i genitori disporre dell'incolumità, eventualmente pregiudicabile, del figlio minore
(Cass. civ., sez. III, 5.9.86, n. 5424).
Tanto minore è l’età delle persone soggette a vigilanza tanto maggiore quest’ultima dovrà essere. Tale dovere è necessariamente più gravoso per gli insegnanti di scuole elementari e si attenua per quelli delle scuole superiori (FRANZONI).
Il dovere di vigilanza, di cui un riferimento normativo viene dagli interpreti individuato nell’art. 350 del r.d. 26.5.28, n. 1297 (Approvazione del Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare, secondo il quale “Il maestro deve trovarsi alla scuola non meno di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assistere all'ingresso dei suoi alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli insegnamenti integrativi o di religione se ad altri affidati, alla ricreazione e alla refezione dove l'orario adottato è unico; e deve rimanere nella scuola finchè i suoi alunni ne siano usciti”.
Il dovere di vigilanza di precettori e insegnanti ha il suo fondamento nella prevedibilità in ordine a quanto può impedire e ostacolare il regolare adempimento dell’obbligazione ed è da qualificarsi non assoluto ma relativo, dovendosi commisurare all’età, e perciò al grado di maturazione, dei soggetti sorvegliati.
(Cass. civ., 15.1.80, n. 369, in Foro pad., 1981, I, 329 con nota di BESSONE).
Sul contenuto relativo del dovere di vigilanza si veda:
Il contenuto del dovere di vigilanza a carico del sorvegliante deve essere determinato in modo relativo, e specialmente in funzione dell'età. La fuga di un bambino di 5 anni dalla finestra di un istituto di assistenza non è evento imprevedibile se preceduto da segni di irrequietezza e da un altro tentativo di fuga
(Cass. civ., sez. III, 15.12.80, n. 6503, in Giur. it. 1981, I, 1, 1453).
4. LA FONTE DELL’OBBLIGAZIONE DI VIGILANZA NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO
Fonte dell’obbligo di vigilanza può essere, secondo la ricostruzione della giurisprudenza della Corte, sia la legge che il contratto.
Con la pronuncia a Sezioni Unite sopra illustrata la Corte afferma che nel caso di danno arrecato dall’allievo a se stesso non si ravvisi una responsabilità extracontrattuale, bensì una responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico.
Per completezza d'esame (la questione non ha infatti formato oggetto del presente giudizio nelle fasi di merito) è utile precisare che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
(Cass. civ., 27.6.02, n. 9346).
La Corte individua il fondamento di tale responsabilità nel vincolo negoziale che si instaura tra allievo e istituto all’atto dell’accettazione da parte di quest’ultimo della domanda di iscrizione formulata dal primo, e ritiene che tra le obbligazioni che scaturiscono da tale contratto vi sia anche l’obbligo di vigilanza.
Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (in tal senso, espressamente, v. sent. n. 2485-58 e n. 2110-74, entrambe relative ad istituti privati, ma il principio è da ritenere operante anche in relazione alla scuola pubblica)
(Cass. civ., 27.6.02, n. 9346).
La dottrina (LANOTTE), ha osservato correttamente che tale qualificazione contrasta con il consolidato insegnamento del diritto amministrativo, secondo cui l’iscrizione scolastica rappresenta il classico esempio di “mero atto amministrativo”, difficilmente assimilabile a un negozio giuridico, date le sue caratteristiche di atto vincolato nel contenuto e negli effetti. Le iscrizioni scolastiche non rispondono ad una scelta di discrezionalità della Pubblica amministrazione e non possono essere qualificate come “ammissioni”, in quanto il dirigente scolastico “è tenuto” nei limiti di disponibilità dell’istituto ad adottare il provvedimento previa verifica dei requisiti di legge posseduti dal richiedente.
Appare più corretta, pertanto, una ricostruzione del rapporto tra allievo e istituto in termini di fruizione da parte del privato della prestazione di un pubblico servizio.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto diretto tra allievo e insegnante la decisione qui illustrata afferma che il fondamento della responsabilità è da ricercarsi nel “contatto sociale”. Il contatto sociale diviene la fonte di un’obbligazione senza prestazione il cui contenuto è rappresentato da un obbligo di protezione e vigilanza gravante sull’insegnante.
Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore e allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona
(Cass. civ., 27.6.02, n. 9346).
Ne consegue un regime di tutela più favorevole al danneggiato, che dovrà solo provare che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto scolastico, mentre la parte danneggiante dovrà dare prova che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.
La giurisprudenza di merito successiva aderisce a tale qualificazione, affermando:
Nel giudizio di responsabilità, nel caso di danno dell’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non hanno natura extra – contrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante
(Trib. Milano, 19.1.04, in Giur. milanese, 2004, 203).
E ancora:
La responsabilità dell’insegnante, e per esso dell’amministrazione della pubblica istruzione ex art. 61 comma 2 l. n. 312 del 1980 è di tipo contrattuale, in quanto tra istituto scolastico e allievo a seguito dell’iscrizione e ammissione si instaura un vincolo negoziale in forza del quale il primo assume il dovere accessorio, ma non secondario, di vigilare anche sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, nell’ambito della quale l’istituto scolastico è debitore di un servizio, l’insegnante assume la qualifica di ausiliario (la cui attività è riferibile all’ente ex art. 1228 c.c. e art. 61 comma 2 l. n. 312 del 1980) e l’alunno è creditore
(Trib. Venezia, sez. III, 6.12.05, n. 2531).
In dottrina si critica (LANOTTE) la qualificazione delle Sezioni Unite della responsabilità del precettore come responsabilità da contatto sociale. L’autore, dopo aver individuato le analogie con la prestazione del sanitario, qualifica come una “forzatura” l’estensione dell’ambito delle fonti di obbligazione operato dall’art. 1173 c.c. attraverso la formula del contatto sociale, e ritiene che se è evidente l’obiettivo di offrire maggiore tutela al danneggiato sottraendolo al più gravoso onere probatorio che vige nel regime della responsabilità extracontrattuale, tale intento finisce con l’essere vanificato laddove le Sezioni Unite ravvisano più utile ed economicamente opportuno agire contro l’istituto scolastico più solvibile dell’insegnante.
Altri (CASTRONOVO) ritengono che “il precettore e l’allievo si trovano dunque in un rapporto obbligatorio senza prestazione, nel quale benché non sia tenuto nei confronti dell’allievo ad educarlo e istruirlo, perché ha assunto quest’obbligo nei confronti dell’istituto, il precettore è tuttavia tenuto direttamente nei confronti dell’allievo ad adottare ogni accorgimento idoneo a proteggerlo”.
Il principio di diritto che risulta da tale pronuncia si sostanzia, secondo questa dottrina, in un’inversione dell’onere della prova a favore dell’allievo che si è auto danneggiato, potendo avvalersi del principio di cui all’art. 1218 c.c. in forza del quale grava sull’insegnante dare prova dell’impossibilità di protezione per causa a lui non imputabile.
5. LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL’INSEGNANTE
Ai sensi dell’art. 61 della legge n. 312 del 1980, la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
Il secondo comma di tale disposizione, dispone che la limitazione predetta si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Le Sezioni Unite avvertono che non si può ritenere, come in precedenza aveva fatto qualche giudice di legittimità, che l’art. 61, comma 2 della citata legge avrebbe escluso in radice l’operatività dell’art. 2048, 2° rispetto agli insegnanti, dovendosi piuttosto affermare che il regime di tutela verso l’insegnante opera solo sul piano strettamente processuale, ritenendo che unico legittimato passivo sia il Ministero.
Quanto agli insegnanti, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze, ritenute troppo gravose, dell’affermata applicabilità nei loro confronti (per costante giurisprudenza) della presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 (nei limiti in cui è operante), nei giudizi di danno per culpa in vigilando, è realizzata con la legge n. 312 del 1980 non già sul piano sostanziale, incidendo sull'operatività dell'art. 2048, comma 2, nei detti giudizi, perché una siffatta volontà non emerge dal tenore dell'art. 61, comma 2, prima parte, che riguarda solo il giudizio di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante, bensì esclusivamente sul piano processuale, stabilendo, nel comma 2, seconda parte, che "Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".
Quest'ultima norma, secondo la concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza (sent. n. 2463-95; n. 7454-97; n. 6331-98), esclude infatti in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando (in tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 64-92, che ha escluso che tale privilegio processuale sia in contrasto con l'art. 28 Cost.).
La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il Ministero della pubblica istruzione. E poiché la norma in esame non pone distinzioni circa il titolo, contrattuale o extracontrattuale (nei sensi precisati sub n. 7.2.5.), dell'azione risarcitoria, vanno condivise (anche se con le diverse argomentazioni suesposte) le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza n. 7454-95, ribadendo che la legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di una azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2), ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere, per quanto sopra osservato, secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218).
In entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo (ed è tale rispetto al successivo rapporto di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante anche l'alunno che si sia autodanneggiato), l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.
Il diverso titolo di imputazione della responsabilità posto a fondamento dell'azione risarcitoria contro l'Amministrazione rileverà, ovviamente, sull'incidenza e la portata dell'onere probatorio, operando, nei confronti dell'Amministrazione, unico soggetto passivamente legittimato, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, solo nell'ambito e nei limiti sopra precisati
(Cass. civ., 27.6.02, n. 9346, in Corr. giur. 2002, 1287).
La Suprema Corte richiama nella propria motivazione la pronuncia della Corte Costituzionale in data 24.2.92, n. 64, che analogamente ha ricostruito i presupposti della responsabilità degli insegnanti per culpa in vigilando e la finalità perseguite dall’art. 61 comma 2 della l. 312/1980.
In particolare, la Corte Costituzionale, era stata chiamata a valutare se l’art. 61, 2° comma in esame contrastasse con l'art. 28 Cost., laddove stabilisce per il personale scolastico, un esonero dalla responsabilità diretta, non consentito dallo stesso art. 28, in base al quale i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli altri enti pubblici.
La Consulta, dopo aver delineato il fondamento dell’art. 28 della Costituzione, ha affermato che il legislatore può legittimamente emanare norme che limitano la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, anche escludendola in relazione a determinate situazioni oggettive o soggettive (cfr. le sentenze n. 18 del 1989 e n. 2 del 1968).
In questa linea, l'art. 28 della Costituzione ha inteso in primo luogo affermare, a maggior garanzia della legalità dell'azione amministrativa e a miglior tutela dei cittadini, la responsabilità "diretta" dei pubblici dipendenti e della pubblica amministrazione per gli atti compiuti in violazione di diritti. In secondo luogo, con il riferimento alle leggi ordinarie per la configurazione di tale responsabilità, ha inteso attribuire al legislatore una discrezionalità che, tenendo conto della complessità delle esigenze e degli interessi a confronto, gli consentisse sia di limitare la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in riferimento a determinate fattispecie, per talune particolari categorie di soggetti tenuti
(Corte cost., 24.2.92, n. 94).
E ha chiarito in particolare che scopo dell’art. 28 della Costituzione è da un lato assicurare, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa, la responsabilità "diretta" dei pubblici dipendenti e della pubblica amministrazione per gli atti compiuti in violazione di diritti, dall’altro attribuire al legislatore la discrezionalità sia di limitare tale responsabilità diretta in relazione all’elemento psicologico, sia di escluderla per determinati soggetti rispetto a certe fattispecie.
La Corte costituzionale ha ricordato poi che la responsabilità degli impiegati dello Stato verso la pubblica amministrazione ed i terzi, è contenuta nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il cui art. 22, primo comma, dispone che l'impiegato il quale, "nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto" è personalmente obbligato a risarcirlo. La responsabilità dei dipendenti verso i terzi è limitata ai casi di dolo o colpa grave, mentre nel caso di colpa lieve sussiste la responsabilità diretta dello Stato. Infine in base all’art. 22, 2° comma che l’azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato statale può "essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato".
Inoltre, nel caso di azione diretta, la pubblica amministrazione che abbia risarcito il danno deve agire in rivalsa contro il proprio dipendente.
In relazione alla specifica fattispecie della responsabilità degli insegnanti la Consulta ha ricordato, per superarla, la giurisprudenza che riteneva operare nel caso di specie la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., sostenendo invece che le intenzioni del legislatore espresse con la legge 312 del 1980 fossero volte a ricondurre la responsabilità degli insegnanti entro limiti più “equi e confacenti rispetto alla regola, per essi fino ad allora vigente, posta dall'art. 2048 cod. civ.”.
La giurisprudenza, tuttavia, con interpretazione consolidata, aveva affermato che - facendo salve l'art. 23 del d.P.R. n. 3 del 1957 "le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti" - gl'insegnanti e lo Stato dovessero rispondere del danno cagionato a terzi dal fatto illecito degli alunni delle scuole statali, in base alla presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2048 cod. civ., il cui funzionamento non era impedito dalle disposizioni limitative della responsabilità previste dal d.P.R. n. 3 del 1957. Ne derivava l'applicabilità agl'insegnanti statali, in materia di culpa in vigilando, della regola stabilita dall'ultimo comma della norma ora ricordata del codice civile, secondo la quale la liberazione della responsabilità poteva conseguire soltanto dalla prova "di non avere potuto impedire il fatto".
Il consolidarsi di questa interpretazione aveva inciso in modo particolarmente oneroso sulla posizione degl'insegnanti statali, i quali,oltre che per la responsabilità regolata dal D.P.R. n. 3 del 1957 - ad essi applicabile in relazione a tutte le attività inerenti al loro ufficio, diverse dalla "vigilanza" sugli alunni - erano tenuti anche per responsabilità per culpa in vigilando, secondo la rigorosa disciplina civilistica, caratterizzata dal principio di risarcibilità anche in caso di sussistenza di particolari situazioni di rischio
(…)
4. Dagli atti parlamentari risulta che ratio dell'art. 61 della legge n. 312 del 1980 è la riconduzione della responsabilità degl'insegnanti statali per culpa in vigilando entro limiti ritenuti dal legislatore più equi e confacenti, rispetto alla regola, per essi fino ad allora vigente, posta dall'art. 2048 cod. civ..
(…)
In base a tale normativa, limitatamente alla materia di responsabilità per culpa in vigilando, gl'insegnanti statali cessano di essere legittimati personalmente verso i terzi, nei cui confronti risponde invece l'amministrazione, sulla quale gravano in via diretta le "responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".
Lo Stato potrà rivalersi sugl'insegnanti ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave e, in tali ipotesi, potrà anche agire contro essi per i danni arrecatigli direttamente dal comportamento degli alunni
(Corte cost., 24.2.92, n. 94).
In questo senso l’art. 61, comma 2 non può dirsi in contrasto con l’art. 28 della Costituzione, che come detto consente al legislatore sia di limitare la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in determinate fattispecie, ferma restando la responsabilità della pubblica amministrazione.
In conclusione si può affermare alla luce della citata giurisprudenza costituzionale e della soluzione data dalle Sezioni Unite che la surroga della Pubblica amministrazione opera solo in ambito processuale e risponde all’esigenza di maggior tutela per l’allievo danneggiato. Esigenza che ispira la stessa qualificazione del rapporto tra allievo e insegnante come rapporto negoziale derivante da contatto sociale.
Si deve comunque osservare che siffatta ricostruzione del vincolo in chiave contrattuale si espone a critica (CASTRONOVO) allorquando ritiene che la responsabilità dell’amministrazione per fatti dannosi compiuti a terzi estranei da un alunno sia di natura extracontrattuale.
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