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13-01-2010
A cura del Dott. Gianluca Falco
1. LESIONE “MACRO-PERMANENTE” ALLA SALUTE:
LE QUESTIONI E LE PRASSI DEL DISTRETTO:
A) Sul danno biologico “in senso stretto” temporaneo e permanente subito dal macroleso[1]:
1. Prima della sentenza delle S.U. Cass. n. 26972/08, abbiamo utilizzato le Tabelle del Tribunale di Milano ovvero le Tabelle di altri Tribunali (ex. le Tabelle del Tribunale di Roma, del Tribunale di Verona etc.)[2] ?
2. Dopo la sentenza delle S.U., utilizziamo le nuove Tabelle di Milano del 2009[3] che- alla luce delle S.U. Cass. n. 26972/08- prevedono la liquidazione di un unitario danno non patrimoniale (comprensivo di danno biologico e di danno da sofferenza morale)?
3. Quali sono le condizioni soggettive personalizzanti[4] a cui diamo rilievo- nella prassi- per adattare il valore tabellare al caso concreto?
4. Nella prassi, con quale frequenza ed in quale misura ci discostiamo, ai fini di una personalizzazione del risarcimento, dai valori tabellari “astratti”?
5. Per il risarcimento della grave invalidità biologica temporanea (da macro lesione), applichiamo i valori monetari “ordinari” delle Tabelle[5] con personalizzazioni (aumenti) in percentuale del “valore del punto tabellare”, ovvero ricorriamo ad altri criteri equitativi cd. puri? “Quanto vale” in termini monetari - nei nostri precedenti- 1 giorno di gravissima invalidità biologica temporanea ?
6. La forbice precostituita di valori monetari cui alle Tabelle di Milano 2009 per il danno non patrimoniale (biologico e da sofferenza morale) da ITT (da 88,00 € 132,00) può- nei casi di grave o gravissima invalidità biologica temporanea- ritenersi sufficiente e satisfattiva del danno effettivamente subito ovvero rischia di essere simbolica, irrisoria e “non personalizzata” rispetto alla gravità della lesione biologica e morale subita[6]?
B) Sul “Danno da sofferenza morale” e sui pregiudizi esistenziali del macroleso:
7. Il “danno da sofferenza morale” per il macro leso può considerarsi - in caso di macrolesione temporanea e permanente- “in re ipsa” (per il solo fatto che la salute è stata gravemente lesa in via temporanea e permanente da un comportamento penalmente rilevante)?
8. In tali casi di “macrolesione biologica”, l’onere di specifica allegazione e prova di tale tipo di pregiudizio morale vale, quindi, nella nostra prassi, soltanto ai fini del quantum7 (al fine di averne una quantificazione personalizzata “verso l’alto”) ovvero anche ai fini dell’an della risarcibilità8?
9. Che rilievo processuale diamo - nella soluzione della predetta questione- al difetto di specifica contestazione della controparte dell’altrui sofferenza morale, ancorché allegata soltanto genericamente (anche alla luce della ultima riforma del processo civile), al fatto notorio, alle presunzioni?
10. Si potrebbe sostenere che un “reale” onere di specifica allegazione e di prova della sofferenza morale da lesione biologica esista soltanto nel caso di microlesione “minimale” (perché- per fatto notorio- non sempre implicante un “apprezzabile” disagio morale del soggetto leso) e non esista in presenza di macrolesioni (ove la gravità delle lesioni rende notorio e non seriamente contestabile l’insorgere di un turbamento dell’animo “transeunte e futuro” dell’infortunato)?
11. Prima della sentenza delle S.U. n. n. 26972/08, liquidavamo il danno da sofferenza morale come frazione del danno biologico in senso stretto riportato dall’infortunato9?
12. Oggi- dopo le citate S.U.- riteniamo un tale metodo di liquidazione non più applicabile perché astratto ed impersonale10 ovvero lo riteniamo- a certe condizioni- “personalizzabile11”?
13. Oggi come liquidiamo tale tipologia di pregiudizio “morale ed esistenziale del macro leso”?
· Applichiamo le nuove Tabelle del Tribunale di Milano del 2009 le quali - alla luce delle S.U.- prevedono (nella quantificazione del “valore punto tabellare) la liquidazione di un unitario danno non patrimoniale (comprensivo di danno biologico e di danno morale)”?
· Ovvero continuiamo a calcolare prima il “danno biologico in senso stretto” (secondo, ad esempio, le “vecchie Tabelle di Milano) e poi calcoliamo il danno morale come frazione del danno biologico?
C) Sui pregiudizi morali ed “esistenziali” dei prossimi congiunti del macro leso:
14. Quali sono- nei nostri precedentI- i “prossimi congiunti” in capo ai quali abbiamo riconosciuto una “sofferenza morale” giuridicamente rilevante per la macrolesione subita da Tizio 12?
15. Una volta dimostrate la “macrolesione” e la “prossimità” familiare dei congiunti (attori nel giudizio risarcitorio) rispetto al macro leso, la loro (dedotta) sofferenza morale per la macrolesione del danneggiato può ritenersi in re ipsa?
16. Nei nostri precedenti, abbiamo riconosciuto tale tipologia di danno non patrimoniale anche a parenti meno prossimi e non conviventi (ex nipoti per la macrolesione dello zio; nuora per la macrolesione del suocero); in tali casi esigiamo una prova più rigorosa del danno morale dedotto? Abbiamo precedenti significativi al riguardo?
17. Quali sono i parametri di liquidazione che utilizziamo nella prassi per la quantificazione dei pregiudizi morali ed “esistenziali” dei prossimi congiunti del macro leso13? Quanto “valgono”, in termini monetari, la sofferenza morale (transeunte e non transeunte) e la definitiva alterazione delle abitudini di vita di un genitore per la macro lesione del figlio (non più autosufficiente) che dovrà assistere per sempre?
18. Liquidiamo- nell’esempio di cui sopra ed alla luce S.U. Cass. n. 26972/08- un danno non patrimoniale unitario (comprensivo dei pregiudizi morali ed esistenziali)?
19. Quali sono- al riguardo- i nostri precedenti significativi nella liquidazione di tale tipo di pregiudizio non patrimoniale ai prossimi congiunti del macro leso?
D) Sulla morte del macro leso prima o durante il giudizio risarcitorio (ma dopo la stabilizzazione del danno biologico permanente) per cause indipendenti dall’evento illecito:
20. Attribuiamo- nella prassi- rilievo processuale a tale sopravvenienza ai fini della quantificazione giudiziale del danno non patrimoniale “diretto” risarcibile all’infortunato?
21. Al riguardo, continuiamo ad attribuire rilievo processuale alla aspettativa di vita che il macro leso aveva al momento dell’evento dannoso (secondo la “probabilità statistica” correlata- all’epoca- alla sua età14) ovvero riconosciamo rilevanza “sopravvenuta” alla durata effettiva della vita15? Occorre distinguere- in tali casi- tra danno non patrimoniale “statico” (già prodottosi nei confronti dell’infortunato dall’evento dannoso sino al decesso per altra causa e come tale integralmente risarcibile) e danno non patrimoniale “futuro (rispetto alla data del decesso)16 e- come tale- in concreto mai subito dall’infortunato, per la sua prematura scomparsa ?”
22. In concreto, quindi, come risarciamo (con una sentenza pronunziata nel 2009) il danno non patrimoniale da macro lesione (biologico temporaneo e permanente e “morale” transeunte e futuro) subito nel 2000 da Tizio (all’epoca ventenne) deceduto nel 2008, durante il giudizio di 1° grado? A quale “età tabellare” ricorriamo per calcolare il danno non patrimoniale subito da Tizio?
23. Attribuendo rilievo processuale al decesso del danneggiato sopravvenuto per altra causa, c’è il rischio di condizionare il quantum del risarcimento del danno subito da Tizio nel 2000 (da illecito istantaneo con effetti permanenti) dalla irragionevole durata del processo 17?
E) Sul cd. danno da ritardo (da lucro cessante) nella liquidazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale):
24. Riconosciamo d’ufficio il cd. “danno da ritardo” nella liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito18?
25. Con quali modalità “equitative” lo calcoliamo nella prassi19?
2. LESIONE “MICRO- PERMANENTE” (dall’1 al 9%) ALLA SALUTE:
LE QUESTIONI E LE PRASSI DEL DISTRETTO:
26. Quali sono i parametri “di base” utilizzati nella nostra prassi per la liquidazione di tale danno biologico?
· Utilizziamo le Tabelle di Milano?
· Utilizziamo le Tabelle di altri Tribunali?
· Applichiamo analogicamente (ed eventualmente anche retroattivamente) le tabelle ministeriali per le micropermanenti di cui alla Legge 57/0120 o del Codice delle Assicurazioni21.
27. Quali sono le condizioni soggettive personalizzanti a cui diamo rilievo per adattare il valore tabellare al caso concreto?
28. Nella prassi della liquidazione delle micropermanenti, con quale frequenza ed in quale misura ci discostiamo dai valori tabellari?
29. La allegazione-a fini risarcitori- di pregiudizi esistenziali da micropermanente (ex disturbo post traumatico cronico da stress; depressione etc.) e la pretesa di provarli (con testi o con CTU) sono allegazioni e pretese ritenuti (nelle prassi) giuridicamente rilevanti? Ovvero se ne esclude la rilevanza (in diritto) secondo i principi della causalità efficiente, perchè effetti eccezionali e straordinari (della condotta antigiuridica) secondo leggi di copertura scientifica 22?
30. In presenza di allegazione di un tale tipo di danno, svolgiamo attività istruttoria sul punto per accertare l’effettiva esistenza del pregiudizio “esistenziale” dedotto ovvero no?
3. UCCISIONE DEL CONGIUNTO E DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE:
LE QUESTIONI E LE PRASSI:
A) Sulla temporanea sopravvivenza dell’infortunato: il danno non patrimoniale “ terminale”:
31. Nella nostra prassi quale è il tempo minimo di sopravvivenza riconosciuto necessario e sufficiente per riconoscere al macroleso poi deceduto un danno non patrimoniale “terminale” (“biologico” e “morale”) iure proprio? Abbiamo precedenti significativi al riguardo?
32. Come quantifichiamo- nell’esempio di cui sopra- il risarcimento del gravissimo danno “temporaneo” alla salute (cd. danno biologico “terminale”) subito dall’infortunato durante quei tre giorni di “lucida” ’agonia e prima del decesso 23? Come abbiamo quantificato nei nostri precedenti questo tipo di pregiudizio24?
33. “Quanto vale”- in termini monetari- la sofferenza morale “terminale” patita dalla vittima prima del decesso per la “percezione e la consapevolezza” di essere prossimi alla morte 25?
34. Dopo le S.U. Cass. n. 26972/08, liquidiamo (per tali gravissimi pregiudizi alla salute ed alla sfera morale subito da Tizio prima del decesso) un unitario danno non patrimoniale personalizzato? Quali parametri utilizziamo? Come “monetizzeremo” tale unitario danno non patrimoniale?
B) Sul decesso dell’infortunato e sui danni non patrimoniali consequenziali dei prossimi congiunti:
35. Per quali “prossimi congiunti” un danno risarcibile da perdita del rapporto parentale può ritenersi in re ipsa26?
36. Nell’ipotesi di uccisione del convivente more uxorio, qual è il tempo “minimo” di convivenza necessario per la configurabilità in capo al convivente superstite del danno da perdita del rapporto “parentale”?
37. Quali sono i parametri “di base” (poi da personalizzare) utilizzati nel Distretto per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale27? Quale “forbice” di valori monetari di liquidazione del danno non patrimoniale da morte del prossimo congiunto abbiamo utilizzato nei nostri precedenti
38. Quali sono, nella prassi, le cd. condizioni soggettive personalizzanti28 rilevanti per una quantificazione verso il basso dei parametri tabellari? Diamo rilievo, ad esempio, all’eventuale età avanzata del superstite ovvero della vittima?
39. Quali sono, nella prassi, le cd. condizioni soggettive personalizzanti rilevanti per una quantificazione “verso l’alto” dei parametri tabellari? Diamo rilievo, ad esempio, all’eventuale giovane età del superstite ovvero della vittima?
Note:
[1] Sulla “autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto”, cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28407 del 28/11/2008.
[2] Un danno biologico permanente del 20% (ex.:instabilità post traumatica della spalla) a carico di una persona di 20 anni è risarcito in €. 43.805,00 secondo le Tabelle di Milano, in €. 34.456,00 secondo le Tabelle di Verona ed in €. 28.545,00 secondo le Tabelle di Roma; un danno biologico permanente del 50% (ex. sordità totale) a carico di un quarantenne è risarcito in €. 342.767,00 secondo le Tabelle di Milano, in €. 177.588,00 secondo le Tabelle di Verona ed in €. 266.689,00 secondo le Tabelle di Roma: i dati- facilmente evincibili da un semplice confronto incrociato delle tabelle- sono riportati in una indagine condotta da il Sole 24 ore del 17 agosto 2009 (pubblicato su il sole24 ore.com norme e tributi). Le nuove Tabelle del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico sono pubblicate rispettivamente sul quotidiano on line Diritto e Giustizia del 24.6.09 e del 9.6.2009.
[3] Le Tabelle di Milano del 2009 optano (come esplicato nella Relazione dell’Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, allegata alle predette Tabelle) per la liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
[4] Per il generale principio per il quale “ai fini della valutazione equitativa del danno biologico, le tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (cosiddette condizioni soggettive)”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 25/05/2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29191 del 12/12/2008.
[5] Le Tabelle di Milano del 2009 prevedono per il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e da sofferenza morale) da invalidità temporanea totale una forbice di valori monetari da un minimo di €. 88,00 ad un massimo di € 132,00 al giorno; le Tabelle di Roma del 2009 prevedono invece la seguente disciplina della liquidazione della Invalidità biologica temporanea: 1) inabilità temporanea assoluta al 100% = €. 71,00 al giorno; inabilità temporanea relativa al 75% = €. 53,31 al giorno; inabilità temporanea relativa al 50% = €. 35,50 al giorno; inabilità temporanea relativa al 25% = €. 17,77 al giorno.
[6] Per la illegittimità della liquidazione del danno non patrimoniale in una misura meramente simbolica ovvero per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno accertato, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23725 del 16/09/2008.
7 Questa sembra essere la opinione sottesa ai parametri di liquidazione delle nuove Tabelle di Milano del 2009, le quali- come detto- in presenza di lesione della salute “tipizzano” la liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione
8 Per la affermazione, da parte delle S.U. Cass. n. 26972/08, del principio per cui “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato”, onde “è da respingere la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, cfr. il paragrafo 4.10 della citata sentenza;
9 Per la legittimità di tale criterio di liquidazione, “a condizione il giudice tenga conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione di detto criterio alla fattispecie e dia atto in motivazione di non aver applicato i valori tabellari con mero automatismo” , cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23918 del 09/11/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18178 del 28/08/2007.
10 Per la affermazione, da parte delle S.U. Cass. n. 26972/08, della “non praticabilità” della operazione di liquidazione del danno morale come percentuale (sovente da un terzo alla metà) del danno biologico, cfr. il paragrafo n. 4.9 della sentenza; Per il principio per il quale “è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”, cfr. S.U. Cass. N. 26972 del 2008 paragrafo 4.8.
11 Per la affermazione per cui “per la vittima dell'incidente stradale è legittima la quantificazione del danno morale nella misura di metà del danno biologico, ma solo a patto che il risultato ottenuto sia "personalizzato", cioè ragguagliato al caso concreto. La personalizzazione del danno può consistere anche in una stringata ma logica motivazione che si limita a definire "ampiamente satisfattiva" la quantificazione ottenuta” cfr. Cass. civile sez. III 15 luglio 2009 n. 16448: confermata, nella specie, la liquidazione del danno morale nella misura della metà del danno biologico permanente: la motivazione che si risolve nel definire del tutto soddisfacente la quantificazione effettuata, sia pure "sintetica", risulta sufficiente a giustificare la scelta del giudice di merito.
12 Le nuove Tabelle di Milano del 2009 individuano - nella ipotesi di morte del danneggiato ed ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale- i seguenti “prossimi congiunti”: 1) genitori; 2) figli; 3) coniuge non separato o convivente; 4) fratelli; 5) nonni.
13 Per il principio per cui “nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto "iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia; tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso”, cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 469 del 13/01/2009: nella specie il Tribunale di Como, con sentenza del 18 ottobre 2001, aveva accertato la responsabilità dei sanitari dell'ospedale in ordine alle lesioni gravissime per colpa ed aveva liquidato i danni biologici, patrimoniali e morali in favore del macro leso e dei suoi genitori complessivamente in L. 2.737.281.000 ai valori attuali; la Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2004 aveva accolto in parte l’appello rideterminando i danni nella minor somma di L. 2.037.281.000; la S.C.- nell’enunciare il principio di cui in massima- ha ritenuto ingiustamente ridimensionato il ristoro del danno morale riconosciuto dalla Corte d’appello ai genitori del neonato, cassandone la sentenza con rinvio ed imponendo ad altra Sezione della corte d’appello il rispetto del principio di diritto enunciato.
14 E’ la tesi propugnata da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8204 del 23/05/2003, per la quale “la valutazione della entità del danno, in siffatta ipotesi, viene correttamente commisurata alla speranza di vita futura, e quindi alla durata della vita media, restando priva di rilievo la durata effettiva della vita, in quanto il rilievo accordato a tale ultima circostanza si porrebbe in contrasto, sotto il profilo logico - giuridico col carattere non patrimoniale del danno di cui si tratta, consistente nel "quantum" di menomazione dell'integrità psico - fisica, giacché è solo la perdita patrimoniale che va calcolata in relazione alla incidenza sulla capacità di produrre reddito in futuro”; però, la determinazione concreta del danno viene resa immediatamente dipendente dai tempi del giudizio di liquidazione (così testualmente Cass. Sez. L, Sentenza n.8204 del 2003; Cass. 489/1999, cit., con riferimento ad ipotesi di decesso intervenuto dopo la precisazione delle conclusioni e ignorato dal giudice del merito) ed inoltre, quale necessario, coerente, sviluppo logico, dovrebbe anche comportare una riduzione del risarcimento ove, proprio in conseguenza del fatto lesivo, sia diminuita la speranza di vita futura del danneggiato (il che è decisamente escluso da Cass: 9 maggio 2000, n. 5881, sul rilievo che non sarebbe concepibile che il danneggiante benefici di una riduzione del risarcimento tanto maggiore quanto più grave è il danno causato)”. Si ispira alla medesima ratio decindendi anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28407 del 28/11/2008 per la quale “nella liquidazione del danno morale provocato dalla morte di un prossimo congiunto il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare. Alla luce di questo principio deve ritenersi illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, dopo avere determinato l'ammontare del danno, ne riduca l'importo in considerazione del fatto che gli aventi diritto siano sopravvissuti soltanto pochi anni alla morte del loro congiunto”. In motivazione la S.C. osserva che “appare riduttiva e illogica la riduzione della entità del risarcimento del danno morale parentale rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non è loro ascrivibile se non come denegata giustizia”.
15 E’ la tesi di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 24/10/2007 per la quale “ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua”; cfr. in senso conforme Cass. 7 aprile 1998, n. 3561; 20 gennaio 1999, n. 489; Cass. 9 agosto 2001, n. 10980.
16 E’ la soluzione di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29191 del 12/12/2008 per la quale “la morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore; la riduzione non opera, però, sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello, se sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito dell'intervenuta morte”.
17 Se lo chiede Cass. Sez. L, Sentenza n. 8204 del 23/05/2003 sopra citata, per la quale dall’attribuzione di rilievo alla durata effettiva della vita da un lato deriverebbe la inammissibile conseguenza per cui “la determinazione concreta del danno verrebbe resa immediatamente dipendente dai tempi del giudizio di liquidazione”, e dall’altro dovrebbe anche derivare, “quale necessario, coerente, sviluppo logico, una riduzione del risarcimento ove, proprio in conseguenza del fatto lesivo, sia diminuita la speranza di vita futura del danneggiato (il che è decisamente escluso da Cass: 9 maggio 2000, n. 5881, sul rilievo che non sarebbe concepibile che il danneggiante benefici di una riduzione del risarcimento tanto maggiore quanto più grave è il danno causato)”; cfr. in senso conforme Cass. 489/1999, con riferimento ad ipotesi di decesso intervenuto dopo la precisazione delle conclusioni e ignorato dal giudice del merito); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28407 del 2008 citata nella nota 18 e relativa alla morte, avvenuta nel corso del giudizio risarcitorio, del prossimo congiunto della vittima, per la quale “appare riduttiva e illogica la riduzione della entità del risarcimento del danno morale parentale rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non è loro ascrivibile se non come denegata giustizia”. Potrebbe aggiungersi che la liquidazione giudiziale dei danni da fatto illecito non è null’altro che il ristoro pecuniario reso “a posteriori” (rectius, in ritardo, per i tempi connaturati alla definizione dei processi) della lesione biologica subita dall’infortunato al momento dell’illecito, e necessariamente quel ristoro deve essere monetizzato ponendo a riferimento il valore che il bene “salute” all’epoca aveva per una persona dell’età dell’infortunato che si era vista subire siffatto danno biologico “istantaneo con effetti permanenti”.
18 Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995: “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”; per il connesso principio per cui “l'obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce una tipica obbligazione di valore, con la conseguenza che l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario del momento della decisione - mediante la rivalutazione e il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro avrebbe consentito - può essere compiuto di ufficio in grado di appello, salvo che il danneggiato non abbia manifestato inequivoca volontà contraria”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005.
19 Per il principio per cui, “se il criterio prescelto per la liquidazione del danno da lucro cessante è quello degli interessi, di natura compensativa, questi vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto somma si incrementa nominalmente, per effetto dell'indice di valutazione prescelto” , cfr. Cass. N. 608/2003; per il principio per cui “in tema di liquidazione del risarcimento del danno il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purchè esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742;. Cass.10565/02).
20 Per la tesi della applicabilità analogica delle citate tabelle ministeriali di cui alla L. 57/01 cfr. da ultimo Tribunale Milano sez. XData: 16 marzo 2009 n. 3575, in Giustizia a Milano 2009, 4, 28: “ In presenza dei criteri dettati dalla l. n. 57/2001 per il risarcimento del danno alla persona - cd. micropermanenti - prodotti da incidenti stradali, criteri ora trasfusi nel Codice delle assicurazioni, appare doveroso che il giudice, nell'esercizio della discrezionalità attribuitagli dall'art. 1226 c.c., si uniformi a quelle grandezze risarcitorie anche al di fuori delle fattispecie cui la legge citata si riferisce espressamente. Non sussiste infatti ragione alcuna che possa giustificare il ricorso a diversi metri di valutazione dei danni alla persona, a seconda delle circostanze in cui essi si siano verificati: il bene salute appare meritare la medesima tutela a prescindere dall'eziologia che ne abbia determinato la menomazione. In assenza di una fondata ragione di diversificazione del trattamento risarcitorio, apparirebbe in contrasto con lo spirito di una delle norme cardine del nostro ordinamento, costituita dall'art. 3 cost., il ricorso a diversi criteri valutativi per fattispecie tra loro analoghe nella qualità delle conseguenze”; tale tesi era accolta anche dalle Tabelle del Tribunale di Roma del 2007, mentre la tesi opposta è stata accolta dalle nuove Tabelle di Roma del 2009; per la specialità di tale disciplina, con conseguente inapplicabilità analogica della stessa, cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11048 del 13/05/2009 per la quale “nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micropermanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con d.m. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l'11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 2056 cod. civ., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l'applicazione. In mancanza di tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati”.
21 Si tratta del DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni private”, in Suppl. ordinario n. 163 alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 239, il cui art. 354 ha abrogato l’art. 5 della Legge n. 57/2001); l’art. 139 I comma del predetto Codice prevede, tra l’altro, che: “ 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto” (l’articolo 1 del D.M. 19 maggio 2009 ha aggiornato tale valore alla misura di €. 728,16). b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno (l’articolo 1 del D.M. 19 maggio 2009 ha aggiornato tale valore alla misura di €. 42,48). Il III comma dell’art. 139 in esame aggiunge che “l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
22 Per il generale principio per il quale “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili. Ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente” cfr, per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009.
23 Per l’affermazione per cui tale questione “liquidatoria” va risolta “sulla base dei principi generali in tema di liquidazione del danno biologico e quindi la liquidazione va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità. Di tanto il giudice di merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione equitativa, cd. "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto, poiché, come la Cassazione ha più' volte ribadito, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente attraverso la cd. "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto” (Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998,n. n. 11532; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n. 5005, Cass. 14.5.1997,n. 4236). Per la necessità di considerare- nella liquidazione di tale danno- che “la peculiarità del "danno biologico terminale" è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo”, cfr. Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 23/02/2004.
Per il rilievo per cui “limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità, comporta la violazione del principio sopra detto in tema di necessaria "personalizzazione" di detti criteri, conformandoli alla peculiarità del caso concreto; e nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da esitare nella morte”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 23/02/2004 in motivazione).
24 Per il rilievo per cui “limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità, comporta la violazione del principio sopra detto in tema di necessaria "personalizzazione" di detti criteri, conformandoli alla peculiarità del caso concreto; e nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da esitare nella morte”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 23/02/2004 in motivazione).
25 Per Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 “viene qui in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
26 Per il principio per cui “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale)”, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008. Le nuove Tabelle di Milano del 2009 individuano - nella ipotesi di morte del danneggiato ed ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale- i seguenti “prossimi congiunti”: 1) genitori; 2) figli; 3) coniuge non separato o convivente; 4) fratelli; 5) nonni.
27 Le nuove Tabelle di Milano del 2009 prevedono la seguente forbice di valori monetari di liquidazione del danno non patrimoniale da morte del prossimo congiunto: 1) a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio = da €. 150.000,00 ad €. 300.000; 2) a favore di un figlio per la morte di un genitore = da €. 150.000,00 ad €. 300.000; a favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto = da €. 150.000,00 ad €. 300.000; a favore di un fratello per la morte di un fratello = da €. 21.711,00 ad €. 130.266,00. Le nuove Tabelle del Tribunale di Roma del 2009 prevedono, al pari di quelle del 2007 un “sistema di calcolo a punti”, fondato sulla attribuzione di punteggi variabili in relazione a cinque classi di criteri personalizzanti (1) rapporto parentale; 2) età della vittima; 3) età del superstite; 4) convivenza; 5) composizione del nucleo familiare). In forza di tale tabella, ad esempio, il risarcimento del danno per la perdita di un figlio di 20 anni, domandato da un genitore di 40 anni, convivente con la vittima, viene calcolato nel modo che segue: €. 8477,00 (valore del punto base per il 2009) x 31 ( di cui 20 per il rapporto parentale con il de cuius + 5 per l’età della vittima + 4 per l’età del congiunto + 2 per la convivenza tra congiunto e de cuius) = €. 262,787,00. Le tabelle in esame prevedono altresì la possibilità sia di riduzione sino ad 1 /3 del punteggio relativo al rapporto parentale, in relazione alla situazione concreta, sia di un aumento da 1/3 alla metà del punteggio gabellare complessivo, in assenza di altri familiari, sia si riduzione sino ad 1/3 del punteggio complessivo, nella ipotesi di non convivenza tra de cuius e congiunto
28 Le nuove Tabelle del Tribunale di Roma del 2009 prevedono, al pari di quelle del 2007, le seguenti cinque classi di criteri personalizzanti: 1) rapporto parentale; 2) età della vittima; 3) età del superstite; 4) convivenza; 5) composizione del nucleo familiare.
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